21 aprile 2011

Raddoppio dei termini per l’accertamento e diritto di difesa del contribuente

Nelle prossime settimane la Corte Costituzionale sarà chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale della norma sul raddoppio dei termini di accertamento di cui agli artt. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, siccome riformulati con l’art. 37, commi da 24 a 26, del decreto “Visco-Bersani” (D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

La questione, di particolare importanza per la gran quantità di contenziosi su questo argomento pendenti innanzi le Commissioni Tributarie e che ha finanche visto la presa di posizione congiunta di ABI-ANIA-Assonime-Confindustria con uno studio interassociativo del luglio 2010, riguarda le modalità applicative del regime di proroga dei termini di accertamento in presenza di fattispecie avente rilevanza penale.

In particolare, il tema del contendere è rappresentato dalla circostanza se il raddoppio dei termini possa operare anche se la notizia criminis è successiva allo spirare dell’ordinario termine di accertamento e, quindi, se è sufficiente che il reato sia stato commesso quando era ancora pendente il termine ordinario, a nulla rilevando il momento della sua emersione, o, all’opposto, se è necessario che la contestazione del reato venga effettuata prima che sia decorso il termine ordinario di accertamento.

Come già evidenziato da più voci in dottrina, l’intervento della Corte Costituzionale non era necessario: una interpretazione “costituzionalmente orientata” e rispettosa dei principi di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, può soltanto giungere alla conclusione che non si possono riaprire, dopo la loro scadenza, i termini di accertamento, previsti a pena di decadenza; così operando, infatti, i contribuenti sono sottoposti alla più palese violazione del loro diritto di difesa atteso che, proprio in considerazione dell’avvenuta scadenza di detti termini ordinari, essi non sono più costretti a conservare la documentazione giustificativa necessaria ai fini fiscali trovandosi, quindi, nell’impossibilità di replicare alle argomentazioni dell’Amministrazione finanziaria.

Ora che la parola è passata alla Consulta, l’auspicio è che il Giudice delle Leggi possa contribuire a porre fine ad un’interpretazione che si presta ad abusi da parte dei soggetti verificatori.

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16 Commenti a “Raddoppio dei termini per l’accertamento e diritto di difesa del contribuente”

  1. antonio scrive:

    e’ stato commesso un arbitrio anche estendendo alle compensazioni errate la proroga dei termini.lo statuto del contribuente nonm conta come lo statuto dei lavoratori

  2. Francesco Ricciardi scrive:

    Finalmente è stata valutata positivamente l’eccezione mossa dai colleghi di Napoli, con riferimento al raddoppio dei termini, previsto come si è detto dalla manovra Visco-Bersani.
    Oserei dire che, questo capita a fagiolo. Mi spiego.
    Dicembre 2010, un mio cliente, riceve un avviso di accertamento, ai sensi del 41 bis del Dpr 600/73, relativo all’anno 2005, in cui l’ufficio gli contestava, un presunto riparto di utili occultati, in capo ad una srl di cui era socio, e per effetto della ristretta base sociale, gli richiedevano, di versare la somma di 374.000 euro circa.
    Tuttavia l’ufficio, non firmava l’avviso di accertamento. Ricorro alla CTP, sia per vizi sostanziali che formali, oltre che faccio rilevare l’inesistenza giuridica dell’avviso di accertamento, per assenza di paternità.
    Non ci si può credere, l’ufficio, oltre il termine decadenziale, autotutela l’atto, ed esegue (pretestuosamente) segnalazione di reato ai sensi del 331 cpp, per superamento della soglia di punibilità. Il 14/04/2011, notificava un nuovo avviso di accertamento, relativo allo stesso anno di imposta (2005).
    Attualmente, ho impugnato (forse sono il primo ad esplorare questa stada) l’autotutela d’ufficio, nelle more del processo non ancora clonclusosi ove l’ufficio ha chiesto la cessata materia del contendere, chiedendone la riunione, poi impugnerò anche il secondo avviso di accertamento.
    Che ben venga una sentenza, con cui vengano censurati detti comportamenti, e dirò di più, ritengo che, sia il caso di denunciare alla Procura Regionale della Corte dei conti, l’inattività degli uffici, che hanno fatto decadere gli accertamenti, recando sicuramente un danno erariale.
    Cordialità

  3. Massimiliano scrive:

    Ragioni di “certezza del diritto” mi inducono ad ammettere che, in termini generali, la proroga dei termini per l’accertamento non vada nella direzione della volontà del legislatore quando, nel varare lo “Statuto del contribuente”, ci parla di affidamento e buona fede. La Bersani-Visco non aiuta certo a rafforzare la fiducia del contribuente nei confronti del fisco (se mai questa fiducia è stata concessa!!). Tuttavia, per pratica esperienza professionale posso comunque dire che, in certi, tanti, troppi casi, qualcuno fa il “furbo” e incrocia le dita sperando che il temuto controllo non arrivi o, se arriva, sia dopo la scadenza dei termini. Coloro che rivendcano la correttezza del legislatore fiscale, dovrebbero per onesta intellettuale, ricordarsi che la Carta Costituzionale, all’art. 53 chiama tutti noi a partecipare alle spese comuni, secondo principi di progressività. Contabilizzarsi fatture false nel 2004 e sperare di non essere “beccati” non rispnde a questi principi. Il reato tributario si estingue in 6 anni . L’accertamento in 4 (a partire dalla dichiarazione). Poichè le fattispecie penli-tributarie sono un fenomeno endemico (se volete vi faccio qualche cifra!!), in qualche modo lo stato si deve pur difendere: o meglio, difendere coloro che, tanti, vivono onestamente e con senso civico il loro rapporto con il fisco e la collettività, partecipando “pro quota” alle spese anche di chi, invece, si indigna sdraiato sulla sua barca o a bordo del suo SUV, mentre qualcuno paga, anche per lui, le spese di ospedali, scuole, strade, stato sociale, etcc. Forse il raddoppio dei termini non è la soluzione. Ben vengano altre proposte che possano tutelare gli uni e punire gli altri. Per inciso: il sottoscritto, di media, ogni anno invia a diverse Procure della Rep. qualcosa come una ventina di notizie di reato (vere, non solo per avere dilazioni di temrini…). Qualcuno ogni anno si mette in tasco con questi sistemi, quel che serve a pagare lo stipendio di un medico del pronto soccorso che potrebbe, in astratto, salvare anche la sua vita. Basta così?
    saluti

  4. Francesco Ricciardi scrive:

    Leggo con attenzione il tuo scritto, e ritengo di condividere pienamente ciò che deduci. Tuttavia, come ben dici le tasse le devono pagare tutti, e ritengo anche che, se un atto tributario non venga firmato, il responsabile, non deve usare trucchetti (strani), per pararsi la sedia, sia dall’Audit, che dalla corte dei conti, visto anche che il tizio che sbaglia, è pagato con i nostri soldini!!
    Inoltre chi è un Tributarista, cerca di difendere il proprio cliente, o perlomeno cerca di garantirgli il giusto processo, e la giusta apllicazione delle leggi.
    Cordialità

  5. Giancarlo scrive:

    Anche la Corte costituzionale non potrà negare che la norma costituisce una proroga dei termini ordinari di accertamento e non un mero raddoppio degli stessi.

    L’istituto della decadenza, anche in campo tributario, è strettamente legato alla certezza del diritto.

    Nel contesto del procedimento di accertamento, l’Amministrazione deve emanare l’avviso di accertamento, esercitando il relativo potere, entro specifici termini decadenziali.

    L’eventuale mancato esercizio da parte dell’Af del proprio potere accertativo entro i terminiespressamente stabiliti dal legislatore comporta dunque la consumazione di tale potere e la conseguente ininfluenza di qualsiasi atto successivo rispetto ad un potere che risulta ormai consumato.

    A mio parere dunque, la presentazione della denuncia per un fatto-reato successivamente al decorso del termine per la notificazione dell’avviso di accertamento non può che considerarsi ininfluente sul decorso dei termini per l’azione impositiva, in quanto l’Amministrazione è già decaduta dall’esercizio del relativo potere.

  6. Domenico Silvestri scrive:

    Staremo a vedere!

    Se non sbaglio però (scrivo a braccio come deve essere su un blog), in tema di deduzione di fondi tassati e mancanza di documentazione giustificativa della originaria ripresa a tassazione (per scadenza dei termini ordinari di accertamento), la Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle entrate riguardo alla mancata conservazione della documentazione giustificativa la ripresa in aumento (effettuata 20 (venti!!!) anni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento), considerata l’impossibilità di controllare la correttezza e l’effettività della ripresa in aumento in dichiarazione .

    Della serie (come si dice qui in provincia di Bari) per non saper né leggere e né scrivere, meglio suggerire ai clienti di conservare sempre tutta la documentazione…

  7. Roberto scrive:

    Rammento per i giuristi che continuano a dimenticarsi dell’Art. 2220 del codice civile (a cui spesso si rifà le norme tributarie), che le scritture contabili devono comunque essere conservate per 10 anni. Se un dettato normativo prevede il raddoppio dei termini di accertamento, va dà sé che il contribuente può e deve, aggiungo, a maggior ragione conservare la documentazione per tale periodo onde potere anche difendersi nelle sedi competenti..è inutile arrampicarsi sugli specchi….basta fare gli italiani per favore! I reati tributari sono troppo spesso presi sottogamba sia dal legislatore che dalla magistratura … ritengo siano da considerarsi più dannosi che il furto aggravato e la truffa!

  8. Francesco Ricciardi scrive:

    Vero è che i reati tributari sono “reati”, e come tali devono essere perseguitati coloro che li compiono. Tuttavia è anche vero che, una certezza nel campo tributario, occorre porla. Mi spiego. Il Parlamento forma le leggi, i Giudici le applicano interpretandole, la P.A. ed il cittadino/utente (per usare una espressione del prof. Giannini, le eseguono.
    Bene, questo equilibrio si è rotto. Abbianmo il parlamento che legifera, non più nell’interesse collettivo, i giudici, che stravolgono la reale interpretazione delle leggi (alcune volte sostituendosi al parlamento), la P.A. pensa che le circolari siano una fonte dogmatica, paragonabile alle sacre scritture, ed il cittadino/utente, patisce tutto ciò. Orbene un punto fermo occorre averlo, come giustamente scrive Giancarlo (certezza del diritto). E’ il caso che ogniuno torni ai suoi ruoli, e che per esempio, l’Agenzia delle Entrate, l’Inps ect.ect., la smettano di emettere circolari, interpretative, (una per tutte la circ. dell’AdE n. 54/E del 23 dicembre 2009., perche, come in questo caso insultano la dignità giuridica.

  9. Roberto scrive:

    Appunto….ripeto l’Art. 2220 del codice civile non è una circolare interpretativa….ma UNA NORMA CHIARA almeno questa volta….E’ vero spesso la norma tributari (che è una norma speciale e in quanto tale deroga quella generale) lascia enormi dubbi interpretativi, tutti i giorni devo scontrarmi con questo…ma non questa volta!

  10. pietro scrive:

    oggi piu che mai si sta calpestanto il diritto alla difesa di noi contribuenti

  11. Francesco Ricciardi scrive:

    Pietro, condivido in pieno, speriamo che, la Cassazione non ritardi troppo!!

  12. Roberto scrive:

    Questo é un blog o sbaglio? Vi prego di motivare il vostro sfogo….anche perché non capisco dove viene leso il diritto di difesa..? Poi la cassazione….qui si parla di Corte Costituzionale. Se non conoscete quello di cui discutete astenetevi!

  13. Francesco Ricciardi scrive:

    Caro Roberto, non vedo perchè scaldarsi così tanto. Hai ragione è la Corte Costituzionale che dovrà esprimersi in merito, visto che per tua notizia la corte di Cassazione ha già risposto alla domanda di diritto. Cass. 9773/2010 (anche se in tema di reati doganali)cito: “” In sostanza, secondo il condivisibile orientamento manifestato dalla Suprema Corte, occorre che il riscontro da parte dell’autorità doganale degli elementi integranti una fattispecie di retao dia luogo a quell’atto di impulso del procedimento penale costituito dalla comunicazione della notizia di retao all’Autorità giudiziaria che attiva le indagini del Pubblico Ministero. Solo in questo caso, infatti, può ritenersi giustificata l’interruzione del termine di prescrizione, attesa la possibile rilevanza degli elementi emergenti dalle indagini penali sull’accertamento tributario di cui si preoccupa il legislatore comunitario.

    Per la proroga del termine di prescrizione non basta che i funzionari doganali, nell’esercizio dei propri poteri istruttori, rilevino gli elementi qualificanti la fattispecie astratta di reato e cioè il complesso degli elementi, descrittivi e normativi, che in base al principio di tipicità contraddistinguono ogni illecito penale, ma è necessario che il procedimento penale venga formalmente attivato con la presentazione della comunicazione della notizia di reato all’Autorità giudiziaria prima della decorrenza dell’originario termine triennale di prescrizione.”"!!!!!!

  14. Roberto scrive:

    Mi scuso per l’arroganza…ma non capisco ancora dove verrebbe “leso” il diritto di difesa. Il contribuente a mio parere deve difendersi nel merito, perchè questa volta la norma è chiara. La riformulazione dell’accertamento, in questo caso,è legittima. In presenza di reati fiscale il 2005 si prescrive il 31.12.2004. La comunicazione di notizia di reato è avvenuta contestualmente al primo avviso di accertamento, anche se il cliente è venuto a conoscenza ovviamente con il secondo accertamento. Ma se anche fosse avvenuto nel 2011 non cambia assolutamente nulla. Il contribuente deve conservare la documentazione per 10 anni.

  15. andrea musselli scrive:

    Ieri (5.7.11) c’è stata pubblica udienza della Corte Costituzionale , ma si può prevedere quanto passa (anche in media , salvo eccezioni) tra pubbliche udienze e decisioni della Corte Costituzionale ? In poche parole quando è prevista la comunicazione della decisione?

  16. Roberto scrive:

    Questa volta non poteva essere diversamente….

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